La Legge 7/8/2016 prevede una semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica.
In data 20/08/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 agosto 2016, n. 160 riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”.
La norma prevede che le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all’installazione da parte della regione o della provincia autonoma mentre le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all’autorizzazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita’, l’Istituto superiore di sanita’ e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla e’ consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali universita’ ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.